Obbligo vaccinale Covid per i sanitari. La decisione cautelare è stata rimessa alla Corte costituzionale. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana con un’ordinanza depositata oggi e il caso dunque potrebbe coinvolgere anche tutto il personale sanitario no-vax sospeso dal servizio in tutta Italia. Si tratta del ricorso di uno studente del corso di laurea d’infermieristica di Palermo al quale è stato impedito dall’Università di partecipare a un tirocinio formativo all’interno di strutture sanitarie perché non vaccinato.
In particolare “sotto il profilo che il numero di eventi avversi, l’inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze ‘che appaiano normali e, pertanto, tollerabili'”.
Il collegio nel corso dell’istruttoria, apprende l’Adnkronos, ha anche ascoltato Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità e dal 17 marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. La lente di ingrandimento del Cga è stata puntata anche sull’art.1 della l. 217/2019, “nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori”, e “dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”. Dunque il collegio ha sospeso il giudizio e ha disposto “l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale”.
“L’appellante ha dedotto di non potersi sottoporre all’inoculazione del vaccino sia per la natura sperimentale dello stesso, sia perché in passato aveva contratto il virus Sars-CoV-2, per cui ritiene di godere di memoria anticorpale e di immunità naturale perenne, e d’altra parte, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe di morire per A.D.E. (acronimo per Antibody Dependent Enhancement), fenomeno (dettagliatamente descritto nella consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente) di grave reazione del sistema immunitario, che ha condotto ad un decesso nel Comune Augusta, secondo le risultanze delle indagini penali”, scrive il Cga nella decisione visionata dall’Adnkronos.
“Con il ricorso in appello si è lamentata l’erroneità dell’ordinanza, avuto riguardo ai vizi rilevati nell’atto introduttivo” cioè “carenza assoluta di potere in capo al Rettore, che non potrebbe introdurre limitazioni al diritto allo studio e trattamenti di dati vaccinali non previsti da alcuna norma di legge -si legge ancora nell’appello – violazione del considerando n. 36 del regolamento UE 953-2021 e dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 6.8.2021 (la cd. certificazione verde si ottiene non solo in seguito ad avvenuta vaccinazione, ma anche in virtù di certificazione medica, laddove si sia già contratto il Covid, come nel caso del ricorrente, o di tampone)”.