Capo d’ Orlando Proposta di deliberazione per chi denuncia fatti di usura e racket.

consiglierilibrizzi

Al fine di incentivare la ribellione ai fenomeni criminali che
colpiscono i Cittadini e le attività produttive del Comprensorio,
tra i quali usura ed estorsioni, e fornire un minimo ristoro a chi
ne è rimasto vittima, i Consiglieri comunali Salvatore Alessio
Micale, Gaetano Sanfilippo Scimonella, Giuseppe Trusso Sfrazzetto
e Gaetano Gemmellaro hanno presentato una proposta di
deliberazione dettagliata che prevede l’azzeramento di tutti i
tributi e le tasse comunali per chi denuncia fatti di usura e
racket.
Una proposta aperta per la quale si auspica una strada celere
ed efficace che rappresenti un segnale chiaro sul fatto che chi
denuncia non può e non deve essere abbandonato dalle Istituzioni.
Salvatore Alessio Micale
Gaetano Sanfilippo Scimonella
Giuseppe Trusso Sfrazzetto
Gaetano Gemmellaro

 

Premesso che:
– l’estorsione, conosciuta anche come racket o ‘pizzo’,
e l’usura sono forme di criminalità che minano alle
fondamenta le possibilità di crescita e sviluppo di una
comunità e più di altre alimentano il potere dei gruppi
criminali sul territorio. Le organizzazioni mafiose,
grazie alla diffusività e radicamento nel territorio,
riescono ad insinuarsi in tutto il sistema economico e
produttivo, anche attraverso operazioni di espulsione dal
mercato delle imprese sane, occupando – in alcuni casi,
anche prevalentemente e quasi monopolisticamente –
importanti settori economici e sempre più penetrando in
altri, dall’edilizia al commercio, dal turismo alla finanza.
Lo strumento più risalente nel tempo, ma sempre
attuale, per l’esercizio della forza intimidatrice
criminale, è il delitto di estorsione che aggredisce la
libertà individuale ed il patrimonio della vittima,
mortifica l’economia legale e sana, violando le più
elementari regole di mercato, a partire dalla libera
concorrenza, e consentendo alle organizzazioni criminali di
esercitare un capillare controllo territoriale.
Per sostenere le vittime – operatori economici,
famiglie o singole persone – che vogliono ripartire nella
legalità e per incentivare la denuncia di questi fenomeni, lo
Stato interviene principalmente con due strumenti: il Fondo
di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura e il
Fondo di prevenzione per le vittime dell’usura.
Il Fondo di solidarietà concede benefici economici –
elargizioni alle vittime di estorsione o mutui agevolati alle
vittime di usura – a chi denuncia gli episodi. La domanda
si presenta alla prefettura che la inoltra al Commissario
straordinario del Governo antiracket e antiusura, il quale
presiede il Comitato di solidarietà, competente a esaminare le
istanze e deliberare sulla concessione o meno del beneficio
richiesto. Possono presentare domanda i soggetti direttamente
danneggiati, soggetti terzi danneggiati, i superstiti, gli
ordini professionali, con il consenso dell’interessato, le
organizzazioni e associazioni antiracket e antiusura con
finalità di assistenza e solidarietà.
II Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Mef), concede contributi alle
strutture territoriali, Confidi, Fondazioni antiusura e
Associazioni riconosciute, che sostengono le vittime di
usura che denunciano. I Confidi, che sono cooperative o
consorzi composti dalle categorie economiche e produttive
del territorio, e le Fondazioni, iscritte in un elenco
tenuto presso il Mef, utilizzano i contributi prestando
garanzie alle banche sui prestiti richiesti dagli
“usurati”.
I delitti in materia di estorsione e quelli di
illecita concorrenza con minaccia e violenza, perpetrati
sul territorio cittadino, legittimano, per orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, l’intervento dell’ente
territoriale quale soggetto offeso/parte civile nei
procedimenti penali concernenti detti reati, a difesa di
interessi generali dell’intera collettività, tra i quali,
certamente, la libertà di impresa e di libera concorrenza,
non meno che sotto il profilo della tutela delle libertà e
di essenziali diritti di cittadinanza.
Le scelte di “politiche” che questa Amministrazione
intende perseguire, possono efficacemente svolgersi nella
azione politico-amministrativa di contrasto al racket ed
alla attività della impresa malavitosa, incoraggiando tutti
i soggetti economici residenti nel territorio comunale,
nella misura in cui essi scelgono di non subire
intimidazioni e di denunciare l’estorsione ovvero i delitti
ex artt. 353, 353 bis e 513 bis c.p.art.644; ciò si intende
fare, sia assicurando agevolazioni ed esenzioni in materia di
tributi locali e di tariffe per servizi pubblici locali, sia
con affidamenti, a queste imprese, nel settore di lavori,
servizi e forniture all’Ente locale, così raggiungendo,
inoltre, la finalità non secondaria di creare un mercato
realmente concorrenziale ed affrancato dalla imposizione
delle organizzazioni criminali;
– conseguentemente, il Consiglio comunale intende
consentire agli esercenti l’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o ai liberi professionisti,
residenti ovvero aventi sede nel territorio comunale, che
subiscono un danno ai propri beni, alla propria attività
ovvero lesioni personali per costringerli ad aderire a
richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla
mancata adesione a tali richieste, di usufruire di un
contributo annuo, per un periodo di cinque anni dal momento
della richiesta e fino a disponibilità del capitolo di
bilancio, corrispondente a quanto dovuto a titolo di
pagamento di tutte le imposte, tasse e tariffe comunali
ovvero ed in aggiunta, concordare con il Comune un piano
di rientro con rateizzazione sino a un massimo di 5 anni
per tributi e tariffe pregresse.
Per accedere alle agevolazioni non sarà però
sufficiente la semplice denuncia dei fatti di reato, ma è
necessaria anche una concreta collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria, che consenta di ricostruire
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la
individuazione o la cattura degli autori delle richieste
estorsive c/o usuraie;
ritenuto
– che uno tra gli strumenti più efficaci per
incoraggiare simili condotte, radicarle nel tessuto
economico e sociale cittadino, favorire al contempo una
reale concorrenza tra gli operatori economici, è
rappresentato dalla collocazione dei denuncianti in un elenco
integrante:
a) i destinatari dei benefici fiscali, tributari e
tariffari locali;
b) un “circuito preferenziale” di partecipazione agli
affidamenti di beni e servizi e di lavori in economia e mediante
cottimo fiduciario fino alla somma di € 20.000,00;
– che è primario interesse pubblico sostenere i
comportamenti di “ribellione” all’imposizione delle
organizzazioni criminali, poiché le misure di “sostegno” ai
denuncianti i fenomeni estorsive, non solo non costituiscono una
indebita premialità, ma anzi fungono da elemento che agevola il
ripristino di forme essenziali di reale libertà e
concorrenzialità del mercato, forme violate dalla attività
estorsiva e da quella di illecita concorrenza delinquenziale che
incidono, compromettendoli, sui valori della libertà personale e
della libera attività di impresa, limitando la potenzialità
economica della azienda vittima dei reati e potendo determinare,
addirittura, le condizione della sua crisi e della sua
estromissione dal mercato;
– che l’elenco in cui i denuncianti saranno inseriti si
fonda sui seguenti distinti livelli di intervento, individuati
in base alle modalità operative eseguite relative alla
determinazione:
1) del contributo annuo, corrispondente a quanto dovuto
a titolo di pagamento di tutte le imposte, tasse e tariffe
comunali;
2) dei diversi importi degli affidamenti e consistenti
in
a. acquisizioni in economia mediante amministrazione
diretta e mediante cottimo fiduciario fino ad un importo
inferiore a € 10.000,00 per beni e servizi e a € 20.000,00 per
lavori;
b. provvedimenti in caso di somma urgenza;
– che per le agevolazioni sub lett. a), il Responsabile
del tributo dispone l’impegno delle somme necessarie ad
assicurare la corresponsione del contributo per un importo
non superiore alla somma delle imposte, tasse e tariffe
comunali dovute nell’anno e nei successivi fino al quinto;
– che, per gli affidamenti sub lett. B) (punti I e II),
il Responsabile del procedimento attinge, prioritariamente e
con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco ogni qual
volta ricorra la necessità di disporre affidamenti in
economia o provvedimenti di somma urgenza; gli operatori
economici selezionati devono essere, in ogni caso, muniti di
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla
legge;
– che l’inserimento nel superiore elenco resta
subordinato alla presentazione da parte dell’imprenditore
della seguente documentazione:
1) copia – riportante gli estremi di protocollo –
della istanza di accesso al fondo di solidarietà per le
vittime dell’estorsione e dell’usura ex legge n. 44/1999 e
s.m.i. presentata alla Prefettura della Provincia in cui sì
sono svolti i fatti;
2) denuncia degli autori dei delitti, tentati o
consumati, commessi sul territorio dei Comune di Capo
d’Orlando, previsti dall’art. 629 c.p. (estorsione),
dall’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), dall’art.
353 bis c.p. (turbata libertà dei procedimento di scelta del
contraente) e dall’art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza
mediante violenza o minaccia),644(usura) nonché di ogni
altro delitto commesso allo scopo di costringere ad
aderire a richieste estorsive o per ritorsione per la
mancata adesione a tali richieste
3) dichiarazione di essere persona offesa/parte civile
nel relativo procedimento penale;
4) dichiarazione di non aver aderito o di aver cessato
di aderire, dopo la denuncia, alle richieste estorsive;
5) domanda rivolta al Sindaco e riferita ai fatti di
cui al punto b), con allegazione della seguente completa
documentazione:
I. certificazione relativa allo stato attuale del
procedimento penale;
II. copia del provvedimento di rinvio a giudizio o
provvedimento equivalente (decreto che dispone il giudizio,
ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto di
citazione per il giudizio direttissimo, decreto di giudizio
immediato) emesso relativamente ai delitti, tentati o
consumati, previsti dall’art. 629 c.p. (estorsione),
dall’art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza mediante
violenza o minaccia), dall’art. 353 c.p. (turbata libertà
degli incanti), dall’art. 353 bis c.p. (turbata libertà
del procedimento di scelta del contraente), in relazione
alla attività professionale o di impresa esercitata dal
richiedente il beneficio/persona offesa dal reato, 644(usura);
III. attestazione, proveniente dalla Autorità
giudiziaria, dalla quale risulti che il richiedente il
beneficio non ha aderito o ha cessato di aderire, dopo la
denunzia, alle richieste estorsive e che lo stesso ha
fornito e continua a fornire ogni utile elemento in suo
possesso per la ricostruzione dell’episodio delittuoso e per
la individuazione del responsabile/i dello stesso;
IV. autocertificazione in ordine al possesso dei
requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per
gli affidamenti, ai sensi dell’art. 38 Dlgs 163/06;
– che occorre incardinare nel 1° Settore
amministrativo – Affari legali la gestione
dell’elenco, sia per quanto riguarda la verifica delle
domande di accesso, che per i controlli, verifiche
successive e aggiornamenti;
– che la verifica dei requisiti soggettivi e di
carattere tecnico e finanziario sarà, invece, svolta
ordinariamente dal Responsabile del tributo e del
procedimento competente;
visti
il Testo Unico degli Enti Locali approvato con
D.L.vo 267/2000;
il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in tema di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, ed in particolare gli artt. 2, 122 e 125;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii, recante
regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006, in
particolare gli artt. da 173 – 177 e da 326 – 338;
l’art. 12 L.R. 30/2000 e rilevato che il presente
provvedimento rientra appieno nel novero degli atti di
indirizzo politico per l’adozione dei quali non
necessita l’acquisizione dei parere di regolarità
tecnica;
l’art. 18 ter legge n. 44/1999 (sostegno degli
enti locali alle attività economiche a fini
antiestorsivi);
il parere di regolarità contabile;
delibera
per i motivi sin qui elencati ed integralmente
richiamati in questa parte dispositiva:
1. approvare gli indirizzi operativi, meglio
specificati nella precedente narrativa e di seguito
riportati, finalizzati a rafforzare l’azione pubblica di
contrasto ai fenomeni connessi al racket;
2. affidare alle competenze dell’Ufficio Affari
legali la gestione dell’elenco sopra specificato,
demandandogli gli adempimenti consequenziali;
3. approvare in particolare l’indirizzo
consistente nella creazione di un sistema di
incentivazione a favore delle imprese e dei
professionisti che denunciano fenomeni di racket e i
delitti ex artt. 629, 353, 353 bis e 513 bis c.p. , 644
(usura) e che prevede gli interventi di cui in parte
motiva e meglio appresso riportati:
A) istituzione di un elenco di operatori
economici:
– cui riconoscere un contributo annuo, per un
periodo di cinque anni dal momento della richiesta e
fino a disponibilità del capitolo di bilancio,
corrispondente a quanto dovuto a titolo di pagamento di
tutte le imposte, tasse e tariffe ovvero ed in
aggiunta, con cui concordare un piano di rientro con
rateizzazione sino a un massimo di 5 anni per tributi e
tariffe pregresse;
– a cui attingere per gli affidamenti negli ambiti
di attività negoziale richiamati in premessa, che si
articola sui seguenti due livelli di intervento
differenziati in base agli importi degli affidamenti, e
precisamente:
AA) acquisizioni in economia mediante
amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario
fino ad un importo non superiore a € 10.000,00 per beni
e servizi e ad € 20.000,00 per lavori; tali affidamenti
saranno effettuati da chi di competenza nel rispetto
del principio di turnazione e non discriminazione,
prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato;
BB) provvedimenti in caso di somma urgenza a norma
degli artt. 176 e ss. D.P.R. 207/2010: affidamenti
diretti da parte del responsabile del procedimento che
attinge dall’elenco (sempre secondo un principio di
turnazione e non discriminazione) prioritariamente e
con prelazione rispetto al mercato;
4. prevedere l’accesso all’elenco per titolari ed
esercenti attività imprenditoriali, economiche o
professionali residenti o aventi sede legale nel
territorio comunale di Capo d’Orlando i quali siano in
possesso della seguente documentazione:
a) copia – riportante gli estremi di protocollo –
della istanza di accesso al fondo di solidarietà per le
vittime dell’estorsione e dell’usura ex legge n. 44/99
presentata alla Prefettura della Provincia in cui sì sono
svolti i fatti;
b) denuncia degli autori dei delitti, tentati o
consumati, commessi sul territorio dei Capo d’Orlando,
previsti dall’art. 629 c.p. (estorsione), dall’art. 353
c.p. (turbata libertà degli incanti), dall’art. 353 bis
c.p. (turbata libertà dei procedimento di scelta del
contraente) e dall’art. 513 bis c.p. (illecita
concorrenza mediante violenza o minaccia),644
c.p.(usura) nonché di ogni altro delitto commesso
allo scopo di costringere ad aderire a richieste
estorsive o per ritorsione per la mancata adesione a
tali richieste;
c) dichiarazione di essere persona offesa/parte
civile nel relativo procedimento penale;
d) dichiarazione di non aver aderito o di aver
cessato di aderire, dopo la denuncia, alle richieste
estorsive;
e) domanda rivolta al Sindaco e riferita ai fatti
di cui al punto b), con allegazione della seguente
completa documentazione:
I – certificazione relativa allo stato attuale del
procedimento penale;
II – copia del provvedimento di rinvio a giudizio o
provvedimento equivalente (decreto che dispone il
giudizio, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato,
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, decreto di citazione per il giudizio
direttissimo, decreto di giudizio immediato) emesso
relativamente ai delitti, tentati o consumati, previsti
dall’art. 629 c.p. (estorsione), dall’art. 513 bis c.p.
(illecita concorrenza mediante violenza o minaccia),
dall’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti),
dall’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente), 644
c.p.(usura);
III – attestazione, proveniente dalla Autorità
giudiziaria, dalla quale risulti che il richiedente
il beneficio non ha aderito o ha cessato di aderire,
dopo la denunzia, alle richieste estorsive e che lo
stesso ha fornito e continua a fornire ogni utile
elemento in suo possesso per la ricostruzione
dell’episodio delittuoso e per la individuazione del
responsabile/i dello stesso;
IV – autocertificazione in ordine al possesso dei
requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa
per gli affidamenti, ai sensi dell’art. 38 Dlgs 163/06;
6. prevedere che l’Ufficio Affari legali
provveda all’inserimento del richiedente nell’elenco
dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti
richiesti in delibera e la idoneità e completezza della
documentazione prodotta;
7. prevedere che l’Ufficio Affari legali provvederà
al monitoraggio attraverso le seguenti modalità:
– aggiornerà l’elenco ogni semestre solare e
invierà l’elenco aggiornato due volte all’anno, in data
30 gennaio e 30 luglio di ogni anno, ai Dirigenti
dell’Ente, i quali cureranno la diffusione dell’elenco
presso i propri Settori;
– la presentazione della domanda di iscrizione sarà
sempre possibile, ma l’iscrizione nell’elenco avverrà
semestralmente, alle scadenze indicate;
– al termine di ogni anno solare, richiederà
all’Autorità giudiziaria notizie specifiche sul
procedimento penale nel quale l’interessato è persona
offesa/parte civile, soprattutto al fine di verificare
la sussistenza dei requisiti richiesti, anche sotto il
profilo di un eventuale diverso comportamento
dell’interessato rispetto a quanto dichiarato e
comprovato nella domanda come vittima di estorsione;
– disporrà la cancellazione dall’elenco
dell’impresa o del professionista nel caso in cui emerga
che il soggetto beneficiario, sulla base delle
informazioni trasmesse dalla Autorità giudiziaria,
abbia reso dichiarazioni false o abbia, comunque,
ritrattato quelle rese in precedenza, ovvero siano
intervenute sentenze o altri provvedimenti definitori
del procedimento dai quali emerga che il fatto non
sussiste ovvero, comunque, che il soggetto istante,
indipendentemente dall’esito del processo stesso, ha
osservato o osservi un comportamento processuale diverso
rispetto a quanto dichiarato nella domanda ed attestato
inizialmente dalla Autorità Giudiziaria;
8. fissare al 30 Luglio l’istituzione dell’elenco
e al 30 Gennaio di ogni anno una prima verifica, da
attuarsi a cura dell’Ufficio Affari legali o, sul
funzionamento dell’iniziativa, con l’individuazione, in
particolare, delle eventuali criticità e possibili
modificazioni da apportare;
9. rinviare alla redazione del Bilancio
Pluriennale l’imputazione delle somme rese in
precedenza, ovvero siano intervenute sentenze o altri
provvedimenti definitori del procedimento dai quali
emerga che il fatto non sussiste ovvero, comunque, che il
soggetto istante, indipendentemente dall’esito del
processo stesso, ha osservato o osservi un comportamento
processuale diverso rispetto a quanto dichiarato nella
domanda ed attestato inizialmente dalla Autorità
giudiziaria.
Si da mandato all’Amministrazione di porre in
essere gli atti di propria competenza per l’esecuzione
di quanto deliberato.
delibera
l’immediata esecutività del presente atto ai sensi
dell’art. 12, co. 2, L.R. 44/91.