Comunicato stampa dei gruppi consiliari di minoranza “Valore Pubblico” e “Uniti per Crescere” ” Contestiamo la procedura d’ urgenza e la carenza documentale nell’ ultimo consiglio comunale”

 

I  gruppi consiliari di minoranza “Valore Pubblico” e “Uniti per Crescere” hanno contestato all’amministrazione Ingrillì ed alla presidenza Galipò, il ricorso alla procedura d’urgenza per la convocazione del Consiglio Comunale e la carenza documentale della proposta di deliberazione per la variazione di bilancio in quanto non corredata del parere della IV commissione consiliare. Come da regolamento consiliare abbiamo evidenziato, infatti, che nei casi di convocazione d’urgenza, qualora non fosse stato raggiunto il numero legale per deliberare obbligatoriamente il parere, la commissione si sarebbe dovuta riconvocare un’ora prima del civico consesso. Per inciso va sottolineata l’assenza in commissione della stessa presidente Vincenza Giacoponello.
È stato, altresì, manifestato il nostro disappunto nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti perché il compito svolto non si sarebbe dovuto limitare alla verifica degli equilibri di competenza sia di parte corrente che in conto capitale, bensì avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al riscontro degli equilibri di cassa, al cronoprogramma dei lavori pubblici, all’esistenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali da riconoscere, al rispetto del “nuovo” saldo di finanza pubblica ed agli eventuali disequilibri degli organismi partecipati.
Si riporta di seguito, integralmente, la dichiarazione di voto dei richiamati gruppi consiliari.

“Signor Presidente,
non possiamo esimerci dallo stigmatizzare il modus operandi con il quale ha formalizzato l’avviso di convocazione dell’assise consiliare del 27.11.2019 che vede questo organo elettivo chiamato ad esaminare e discutere la “variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2019/2021”, adottando la procedura in “sessione urgente” ai sensi del 4° comma dell’articolo 16 del vigente regolamento comunale che disciplina le adunanze ed il funzionamento del civico consesso, nonostante non ne ricorressero i presupposti, vero è che la scadenza del 30 novembre non rappresenta alcuna novità ed è richiamata, anche, nel regolamento di contabilità, segnatamente all’art. 27 che testualmente recita:”ART. 27 – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
1. L’assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale.
2. L’assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno.
3. È facoltà della Giunta sottoporre al Consiglio un’ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese, con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro la data del 30 Novembre, ove ne ravvisi la necessità sulla base delle informazioni a sua disposizione”.
Consegue che non ricorrendone i presupposti dell’urgenza anche il deposito degli atti è avvenuto in spregio alla norma regolamentare che dispone il termine di giorni 3 (tre) antecedenti alla data della celebrazione del consiglio comunale, con evidente mortificazione del diritto di informazione del consigliere comunale ad esaminare compiutamente gli atti oggetto di deliberazione, circostanza questa non di poco conto per la valenza che riveste l’atto deliberativo che questa assise è chiamata ad assumere.
Invero, giova ricordare che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio (articolo 193, comma 4) è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione secondo l’articolo 141 del Tuel, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 dello stesso articolo, e quindi con la nomina dei commissari ad acta e con il progressivo scioglimento dell’organo consigliare.
La finalità dell’adempimento è orientata ad attestare:
• il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
• il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
• la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
• la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi partecipati;
• la progressiva regolarizzazione delle discordanze nei rapporti di credito/debito con le società partecipate e con gli enti strumentali, regolarizzazione da concludere entro il 31 dicembre 2019.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare i provvedimenti necessari per il ripristino del rispetto della normativa. In particolare devono adottare:
• le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
• i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del Tuel;
• l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui e della competenza, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
• le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di organismi partecipati.
Partendo da questi presupposti normativi, non ce ne voglia signor Presidente, e scevro da ogni intendimento polemico, ci preme osservare come compete dunque all’organo di revisione di richiedere e di analizzare, oltre alla proposta di deliberazione, almeno i seguenti documenti (di cui non si fa cenno nel parere esitato dall’organo collegiale di controllo):
• la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate;
• la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
• la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;
• la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ed anche la gestione di competenza;
• il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale.
Signor Presidente, è di tutta evidenza che l’analisi propedeutica deve essere svolta quindi non solo con riguardo alla verifica degli equilibri di competenza sia di parte corrente che in conto capitale, ma deve essere estesa anche al riscontro degli equilibri di cassa, al cronoprogramma dei lavori pubblici, all’esistenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali da riconoscere, al rispetto del “nuovo” saldo di finanza pubblica, agli eventuali disequilibri degli organismi partecipati.
Le sembra poco? Assolutamente No!
Per tutto quanto argomentato, signor Presidente e colleghi consiglieri, preliminarmente, eccepiamo la legittimità della convocazione della seduta consiliare per palese violazione delle norme che regolano la materia e, per l’effetto, manifestiamo il nostro voto contrario alla votazione dei motivi d’urgenza nonchè all’approvazione del punto posto all’ordine del giorno non essendo stati posti nelle condizioni di esaminare compiutamente la relativa complessa documentazione contabile.
I Consiglieri Comunali
Renato Carlo Mangano
Alessio Salvatore Micale
Angiolella Bottaro