Novità sostanziali nell’ordinanza che disciplina la pulizia dei terreni incolti nel periodo estivo nell’ottica della prevenzione degli incendi.
Sulla scorta delle recenti disposizioni della Prefettura di Messina, il Sindaco di Franco Ingrillì ha firmato l’ordinanza n. 28 del 29 maggio con cui si dispone che nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre sarà vietato accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul territorio comunale. Negli stessi luoghi, non è consentito fumare o usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville.
I proprietari o i conduttori di aree agricole non coltivate, oltre a tutti i proprietari di aree verdi urbane incolte o di edifici con annesse aree pertinenziali, dovranno “provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica”.
In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori. Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili.
Nei periodi dall’1 giugno al 30 giugno e dall’1 ottobre al 31 ottobre, è consentito bruciare materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture dalle ore 5 alle 9 del mattino previa comunicazione fatta al Distaccamento forestale competente per territorio. Inoltre, la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree; dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci; possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli di vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da 2/3 sfalci, potature e ripuliture. E’ comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
Cambiano anche le sanzioni previste per la violazione dell’ordinanza: in caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo di bestiame, non inferiore a 31 euro e non superiore a 62; nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207 euro e non superiore a 413 euro; la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 31 euro e non superiore a 62 euro. La trasgressione al divieto di accensione dei fuochi sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 31 euro e non superiore a 62 euro.
Nel caso in cui la trasgressione al divieto dei fuochi abbia procurato incendio o anche solo potenzialmente l’innesco sarà applicata, oltre alla eventuale sanzione prevista dal codice penale, anche una sanzione amministrativa compresa tra 1.032 euro e 10.329 euro.
L’ordinanza integrale
Ordinanza prevenzione incendi