“Resta ferma l’efficacia dei provvedimenti governativi con i quali, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stata prevista l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infra dodicenni di indossare la mascherina in ambito scolastico, senza eccezioni; ma l’Amministrazione potrà rivalutare la prescrizione alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Comitato tecnico scientifico”.
A stabilirlo il Tar del Lazio in due ordinanze cautelari.
Nel primo dei due ricorsi, si ritiene che i provvedimenti impugnati, quanto all’imposizione dell’uso delle mascherine ai bambini durante l’orario scolastico, siano affetti da numerosi vizi, tra cui anche quello di abnormità, difettino di motivazione e di istruttoria, nonché illogici.
Il Tar ha valutato che “le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti – fermo restando il legittimo esonero dall’uso del DPI ‘per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina’, ove certificate – possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Cts nel documento ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina ‘in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)’ ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS”, nonché “che a tanto l’amministrazione dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021, il quale resta efficace anche nella parte oggetto di impugnazione e fino alle nuove determinazioni dell’autorità amministrativa, in ossequio al principio di precauzione”. Ritenendo poi di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 14 luglio 2021, i giudici hanno accolto “la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato”, rimandando la decisione definitiva proprio all’udienza di merito.