Obbligo vaccinale: forte dubbio costituzionalità, il CGA Sicilia rimanda alla Corte costituzionale

Con separata ordinanza riservandosi di decidere sulla domanda cautelare, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia scioglie la riserva dopo l’audizione in Camera di Consiglio dei rappresentanti del Ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico e l’analisi della dettagliata istruttoria richiesta, e annuncia di voler sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che ha impedito a un tirocinante del Policlinico di Palermo la frequenza dei locali dell’ateneo palermitano, rappresentato in giudizio dagli avv. Sparti e De Petro.

Anief, che è intervenuta ad adiuvandum anche nel ricorso al CGA, annuncia che si costituirà in giudizio alla Consulta attraverso l’istituto dell’amicus curiae, mentre è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto legge “Covid – Riaperture” approvato dal Governo sulla road map dell’uscita dall’emergenza Covid-19.

La corte costituzionale si dovrà pronunciare anche per le questioni di illegittimità disposte sulla sospensione dal lavoro per il personale sanitario dal Tar Lombardia e sulla mancata erogazione dell’assegno alimentare per il personale sospeso dal Tribunale di Catania, mentre la Corte di giustizia europea dovrà pronunciarsi sulla legittimità comunitaria pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova.

Il giovane sindacato ha patrocinato ricorsi per più di 3 mila insegnanti, amministrativi, educatori della scuola ma anche docenti e personale amministrativo universitario insieme a Udir per i dirigenti scolastici.

Il personale sospeso – specifica l’Anief – potrebbe essere risarcito in caso di esito positivo del contenzioso presso la Consulta e la CGUE.

Estratto del dispositivo dell’ordinanza del CGA che rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale:

a) dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;

b) dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione“.