“Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri sera, ha approvato il decreto cosiddetto Pa bis, all’interno del quale c’è una norma che permetterà, finalmente, alla Regione Siciliana di stabilizzare i lavoratori socialmente utili. Parliamo di più di 4.600 Asu, precari da vent’anni, che hanno combattuto una grande battaglia di dignità e che finalmente potranno guardare al futuro con maggior serenità e ottimismo. Da anni seguivo questa vicenda, e negli ultimi mesi al governo ho lavorato per raggiungere questo importante risultato. Adesso posso dirlo: ce l’abbiamo fatta. Ringrazio l’esecutivo e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la sensibilità dimostrata e per aver deciso di sostenere una causa. Davvero una bella notizia per la mia Sicilia”.
Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.
Ecco la norma contenuta nel decreto Pa bis:
ART. 2
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)
1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all’articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e della valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.