L’aiuto “compensazione della perdita di reddito” è concesso in forma di “compensazione del 100% della perdita di reddito” il cui valore è dato dalla differenza tra il fatturato del periodo 12 marzo-4 maggio 2019 e il fatturato del periodo 12 marzo-4 maggio 2020.
In ogni caso l’aiuto erogato non potrà essere superiore a 15mila euro per beneficiario; non sarà concesso alcun aiuto per importi inferiori a 1.000 euro. La perdita di fatturato dovrà riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall’impresa nell’ambito specifico del settore della produzione primaria.Per perdite pari o inferiori al 60% non sarà riconosciuto alcun aiuto come previsto dalla deliberazione di Giunta n 299 del 16 luglio 2020. Qualora le richieste di aiuto fossero superiori alla dotazione finanziaria del bando “si provvederà a ridurre proporzionalmente l’ammontare dell’aiuto da erogare; in questo caso non verranno liquidati eventuali importi di aiuto inferiori ad euro 500,00“.
La concessione dell’aiuto è subordinata alla emanazione della delibera Cipe di approvazione, assegnazione delle risorse finanziarie.
L’importo dell’aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 225mila euro per singola unità economica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non superi il massimale di 1,8 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.
Nel caso in cui l’impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della pesca ed acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – settori soggetti rispettivamente al limite di 270mila euro e di 225mila euro – l’importo massimo applicabile per impresa è di 270mila euro.
L’aiuto è cumulabile con altri aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria nel rispetto delle norme sul cumulo previste dagli stessi regolamenti.